Cyberbullismo, una guida ragionata
di Natasha Insito
Il cyberbullismo a differenza del bullismo è che tutto questo avviene non solo in presenza ma anche a distanza cioè, è un bullismo tramite smartphone, Internet ecc.. Tutto ciò è l'obiettivo di provocare danni ad una persona indifesa, incapace di difendersi da bulli.
Il cyberbullismo è l’uso delle tecnologie, per far sentire imbarazzo, intimorire, escludere o sentirsi a disagio.Le caratteristiche del cyber bullismo sono
● Pervasività e accessibilità: il cyberbullo può raggiungere la vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo grazie al cellulare con essi a Internet.
● Persistenza del fenomeno: Il materiale diffamatorio pubblicato su internet può rimanere disponibile online a lungo.
● Mancanza di feedback emotivo: Il cyberbullo, non vedendo le reazione della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca.
●Sottovalutazione degli adulti: molti ragazzi ritengono che gli adulti non comprendono la portata e la Pervasività del fenomeno online.
La differenza tra bullismo e cyberbullismo è:
Il bullismo è l'aggressione-fisica o psicologica, avviene in un luogo reale, dove vittima è Carnefice sono faccia a faccia. Il Cyberbullismo invece si diffonde in internet e sui social adattandosi alle regole della rete.
Il Fenomeno si manifesta attraverso l’invio di messaggi offensivi, insulti o di foto umilianti diffuse sui social ecc.., con lo scopo di umiliare e screditare le vittime.
Così come per il bullismo (oggetto di analisi in un apposito contributo già pubblicato), anche rispetto al cyberbullismo è possibile rinvenire nell’ordinamento strumenti di tutela sotto il profilo sia penale che civile.
Diversamente dal bullismo (per il quale ad oggi mancano espliciti riferimenti legislativi, in attesa della possibile approvazione di uno dei diversi progetti di legge pendenti in Parlamento), il fenomeno del cyberbullismo è stato però anche oggetto di un apposito intervento normativo con il quale si è cercato di introdurre misure di prevenzione e contrasto delle condotte bullizzanti realizzate sul web.
La legge 71/2017 è possibile osservare come essa ha dei termini tecnici del diritto penale e in parte adottando espressioni appaiono riconducibili e fattispecie di reato. La condotta riconducibili al fenomeno cyberbullismo è idonea a cagionare pregiudizi alla persona che ne è vittima.
Ciò premesso, la legge introduce alcune significative misure: l'ammonimento da parte del Questore, la possibilità di chiamare in causa il Garante della Privacy, nonché la possibilità di individuare in ambito scolastico e, più specificamente fra i professori, una persona di riferimento per le iniziative anti-bullismo.